• Home
  • Consorzio Coesa
  • Cooperative Associate
  • Utilità
  • Area Riservata

Home
    IL Consorzio
  • La nostra missione
  • Il codice etico
  • Il raccordo con il territorio
  • Il Terzo Settore
  • Legislazione Di Riferimento
  • Impresa Sociale
  • La Legge 328/2000 e la sua applicazione
  • Leggi e documenti in materia di lavoro
  • Leggi Socio assistenziali
  • Leggi Sul lavoro dei disabili
  • Normativa Cooperatione sociale
  • Normative di terzo settore
  • Normative sulla cooperazione
  • Privacy D.Lgs.196/03
  • Responsabilità Sociale delle imprese
  • Sicurezza L.626/94
  • Servizio Civile Nazionale
  • Cos'e il servizio civile
  • Servizio civile con Coesa
  • Il servizio civile nazionale in pillole
  • Le Leggi sul servizio civile
  • Informazioni e adesioni
  • Eventi
  • Eventi
  • Documentazione
  • Documenti
  • Ricerca Personale
Le leggi sul servizio civile:

Fino a trent'anni fa, un cittadino italiano che, per questioni di coscienza, rifiutasse l'uso delle armi, commetteva un reato. Ed anche quando è stata riconosciuta per legge l'obiezione di coscienza, non erano poche le resistenze e gli ostacoli da superare: ad esempio perché, fino al 1989, l'obiettore doveva prestare servizio 20 mesi (26 se leva di mare). Una sentenza della Corte costituzionale dell'85, che riconosceva il servizio civile come forma di difesa non armata della patria, si spiana la strada verso un nuovo quadro legislativo. Ripercorriamo in breve le tappe che hanno portato al nuovo Servizio civile nazionale:

1972, legge n. 772: viene riconosciuta la legittimità dell'obiezione di coscienza al servizio militare

1998, legge n. 230: l'obiezione di coscienza diventa un diritto del singolo cittadino; viene inoltre istituito l'Ufficio nazionale del Servizio civile, sotto la Presidenza del Consiglio dei ministri, ente cui viene attribuita l'intera competenza in materia di Servizio civile;

2000, legge n. 331: si sancisce la sospensione della leva obbligatoria, a partire dal 2004;

2001, legge n. 64: istituzione del Servizio civile nazionale volontario, che, come afferma l'art. 1, ha quali finalità quelle di "favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà, la cooperazzione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace tra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della nazione (...); contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani (...)" La stessa legge, all'art. 3 individua i requisiti degli enti che possono presentare all'Ufficio nazionale del Servizio civile progetti che coinvolgano volontari/e: in particolare, oltre all'assenza di scopo di lucro, gli enti devono perseguire finalità istituzionali coerenti con l'art. 1 (vedi sopra), avere la necessaria capacità organizzativa e prestare attività continuativa da almeno tre anni. In attesa della sospensione della leva obbligatoria, e della emanazione di decreti legislativi per attuare pienamente la legge 64, è previsto un periodo transitorio in cui possono prestare Servizio civile volontario:
le cittadine italiane tra i 18 ed i 26 anni
i cittadini riformati per inabilità al servizio militare che non abbiano superato i 26 anni.
    I Nostri Links
  • Confcooperative
  • Federsolidarietà
  • Idee in Rete
  • Confcooperative Torino
  • Confcooperative Piemonte
  • Entra Nella Webmail di Coesa